Confindustria Livorno Massa Carrara
News
Economia, Fisco e Diritto di Impresa
Login
Esci

CREDITI D’IMPOSTA DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0: segnalazione delle FAQ di maggior impatto per le imprese aggiornate dal MIMIT

 

Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del D.L. 19/2024, per supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili.

Il Piano 5.0 prevede incentivi fiscali a favore delle imprese per gli investimenti in innovazione effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, che comportano una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi interessati.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, commi 427-429) ha ridefinito il Piano Transizione 5.0, introducendo modifiche significative.  Il nuovo quadro normativo non solo potenzia le agevolazioni fiscali, ma semplifica anche le procedure di accesso, rendendo il credito d’imposta più vantaggioso e fruibile dalle imprese interessate. Per il dettaglio delle novità rimandiamo alla nostra news CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025

Le risposte alle domande frequenti

 

Segnaliamo che sul sito del MIMIT è disponibile la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025  delle  FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il  Portale Assistenza Clienti del GSE.

 

Gli aggiornamenti

 

In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

 

 

 

 

 

 

Focus sulla FAQ 10.1 (attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi)

 

Tale decreto ha individuato le modalità attuative della disciplina del credito d’imposta 5.0, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

La FAQ è relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

 

Rispetto a quest’ultima, riportiamo di seguito le modifiche apportate.

 

DATA PUBBLICAZIONE: 2 novembre 2024

 

[FAQ modificata in data 21 febbraio 2025]

 

10.1 D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?

 

R. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato. Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale: 

  1. il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
  2. i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.

Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):

  1. il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;
  2. il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.

In merito all’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), quindi, è stata operata una distinzione tra le condizioni relative al progetto di innovazione (punti 1 e 2) e quelle riferibili al sito industriale (punti 3 e 4). In questo senso, si precisa che, nel caso in cui sia rispettata la condizione di cui al punto 3, non è necessaria la verifica del punto 4.

Infine, con riferimento al punto 3, si specifica che la percentuale dei rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento deve essere calcolata sul totale dei rifiuti speciali prodotti dal sito industriale.

Di conseguenza, il progetto è considerato ammissibile nel caso in cui la quantità di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento non superi il 50% del totale dei rifiuti speciali prodotti dal sito industriale.

 


Argomenti
Condividi

Altri articoli di Economia, Fisco e Diritto di Impresa

News Correlate

    

Network di Sistema

Ance Massa
Disponibile su:
UP