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CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Durante l’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione, sono state introdotti alcuni rilevanti correttivi  al credito d’imposta Transizione 5.0, che ne semplificano e rafforzano l’operatività, pur non incrementando le percentuali di agevolazione.

Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

Il Piano Transizione 5.0  stato introdotto dall’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

 

Di seguito le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 427 - 429.

Calcolo dell’agevolazione

Si passa da 3 a 2 scaglioni di investimenti rilevanti, con modifica delle relative aliquote:

  1. il primo ingloba investimenti fino a 10 milioni di euro con aliquota al 35 per cento (in precedenza, per gli investimenti fino a 2,5 milioni si applicava un’aliquota del 35 per cento; per quelli tra 2,5 e 10 milioni l’aliquota applicabile era del 15 per cento);
  2. il secondo scaglione si riferisce agli investimenti da 10 a 50 milioni, con aliquota al 5 per cento.

 

Credito d'imposta Transizione 5.0 - Aliquote agevolative 2024 e 2025

come modificate dalla Legge di Bilancio 2025

Dimensione investimento

Riduzione consumi energetici (R)                  

Scaglioni (per anno)

3%≤R≤6%
(struttura)

5%≤R≤10% 
(processo)

6%<R≤10% 
(struttura)

10%<R≤15%
(processo)

R>10%
(struttura)

R>15% 
(processo)

Fino a 10 € mil

35%

40%

45%

Da 10 a 50 € mil

5%

10%

15%

 

Presunzione di riduzione di consumi energetici

Si introducono due ipotesi di presunzione di riduzione dei consumi per:

  1. gli investimenti in beni 4.0 di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Per tali beni, si presume che il contributo al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva, o dei processi interessati dall’investimento, sia rispettivamente del 3 e del 5 per cento, ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;

 

  1. i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (Energy Service Company certificate da organismo accreditato, ESCo), alle quali si può riconoscere il credito d’imposta per i progetti effettuati presso l’azienda cliente. In tal caso, il risparmio energetico si considera conseguito in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura o ai processi produttivi.

Cumulo

Si prevede la cumulabilità di questa agevolazione con il credito d’imposta per investimenti effettuati nella ZES Unica e nelle ZLS.

Inoltre, è prevista, nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Maggiorazioni per i moduli fotovoltaici

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta, aumentandola:

Società di locazione operativa

Si prevede che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Comunicazione del GSE

Si prevede che la possibilità di fruizione del credito d’imposta, con le nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sia subordinata a una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

 


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