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FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE: domande dal 5 febbraio all’8 aprile 2025 per incentivi ai progetti di efficienza energetica delle imprese da 3 a 20 milioni di euro

 

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici, con progetti di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro.

 

Dopo la prima apertura dello sportello del 2023 (QUI le nostre precedenti informazioni), nel 2025 è prevista una nuova apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

 

Beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Iniziative ammissibili

Il Fondo finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:

 

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. 

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

I programmi di investimento devono:

Per il rispetto del DNSH non sono in ogni caso ammissibili:

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

Se l’impresa ha richiesto l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

 

Contributi

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.

 

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 GBER) sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se queste spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 bis del Regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi.

La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C.

L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se l’investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente l’investimento.

Se viene richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto per il 30% dei costi agevolabili.

 

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione di energia sono concesse agevolazioni pari al:

 

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027).

 

Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

 

Procedure e termini

La domanda per il nuovo sportello può essere presentata solo online su https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/fondo-transizione-industriale/presenta-la-domanda dalle 12.00 del 5 febbraio 2025 alle 12.00 dell’8 aprile 2025.

La presentazione della domanda è gestita interamente nella nuova Area personale di Invitalia, attraverso la quale è anche possibile richiedere maggiori informazioni sull'incentivo.

Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti.

È prevista la formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.

 

Ulteriori informazioni sul portale di Invitalia al seguente LINK.

 

Riferimenti normativi

Decreto direttoriale 23 dicembre 2024

Regolamento GBER


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