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Adeguamento delle rimanenze di magazzino: DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Con il DM 24 giugno 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'articolo 1 commi 78 - 85 della L. n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024).

La Legge di Bilancio 2024, infatti, consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze (art. 92, TUIR), relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

La norma, nello specifico, accorda la possibilità di eliminare le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché di iscrivere esistenze iniziali omesse in precedenza.

L’adeguamento mediante eliminazione comporta il pagamento delle seguenti imposte:

-IVA, con aliquota media riferibile al 2023 da applicare all’ammontare  determinato moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto ministeriale in oggetto;

- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato come al punto precedente ed il valore eliminato. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Le eventuali maggiori entrate affluiscano ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»

QUI in allegato il DM 24 giugno 2024


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