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CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE: approvata la proroga per l’anno 2025

 

Con l’approvazione del decreto istitutivo del Consiglio dei Ministri (LINK), è stato completato il procedimento per l’istituzione della   Zona Logistica Semplificata Toscana.

Le imprese che investono nel perimetro della ZLS Toscana (QUI gli allegati cartografici della Regione Toscana), potranno beneficiare degli incentivi e delle semplificazioni amministrative, previste in base alle normative sul tema.

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe pubblicata sulla GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025), all’art. 3 commi 14 octies, novies e decies, prevede una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per agevolare gli investimenti realizzati dalle imprese nelle ZLS, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Il Decreto 30 agosto 2024, aveva definito le modalità di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Tale contributo sarà quindi fruibile per il 2025 anche per le imprese che investono nella ZLS Toscana, con le modalità e condizioni dettagliate di seguito.

Chi può accedere al credito d’imposta

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’art. 3 del Decreto.

L’ambito territoriale ammesso al beneficio è circoscritto alle “zone 107.3.c” della ZLS, cioè limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Rientrano nelle aree 107.3.c:

Soggetti esclusi

L’agevolazione non si applica alle imprese che operano nei seguenti settori:

L’agevolazione inoltre non si applica:

Progetti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e cioè:

a) la realizzazione di un nuovo stabilimento;

b) l’ampliamento di uno stabilimento già esistente;

c) la diversificazione della produzione;

d) il cambiamento fondamentale/la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo;

e) l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che sarebbe stato chiuso.

Le spese devono essere relative all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto.

Il costo complessivo dei beni agevolati va da 200.000 euro a 100 milioni di euro, per ciascun progetto di investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa beneficiaria.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Come previsto nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Per la determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si fa riferimento agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a prescindere dai principi contabili adottati.

Come previsto espressamente dalla normativa comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale gli aiuti possono essere concessi alle grandi imprese solo per gli investimenti destinati “alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata”. Pertanto, per le grandi imprese il credito è concesso per l’acquisizione di beni strumentali facenti parte di un “investimento iniziale a fronte di una nuova attività economica”.

Credito d’imposta – Misura dell’agevolazione

Fermo restando il limite complessivo di spesa (per l’anno 2025 pari a 80 milioni di euro), il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati sopra, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

 

AMMONTARE INVESTIMENTO

DIMENSIONE D’IMPRESA

CREDITO D’IMPOSTA

Fino a 50 milioni €

Grande

15%

Media

25%

Piccola

35%

Sopra i 50 milioni€

Grande

15%

Media

15%

Piccola

15%

 

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto», descritto all’art. 2 comma 20 del regolamento UE n. 651/2014:

l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, è calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), dove R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata (pari per la ZLS Toscana al 15%), A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR (il parametro C, quindi, non rileva per i progetti di investimento finanziabili nella ZLS Toscana).

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento richiesto anche per le imprese non obbligate alla revisione).

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici.

Procedure e termini

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta le aziende dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:

 

Con provvedimento adottato dal  direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati

Nei prossimi giorni si costituirà la governance della ZLS Toscana e saranno noti ulteriori dettagli riguardo quanto sopra. Invitiamo le imprese rientranti nel perimetro della ZLS o comunque interessate ad avere ulteriori informazioni e a rimanere aggiornate sul tema, a inviare una mail a:

s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it ,

g.martelli@confindustriatoscanacentroecosta.it .

 

 

 

 

 


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