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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24: le modifiche dal 1° luglio 2024
Dal 1° luglio, per effetto di quanto disposto dalla L. 213/2023 e dal D.L. 39/2024, sono operative le nuove regole in materia di compensazione dei crediti in F24. Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, sono state definite le indicazioni operative sulle novità, e precisamente:
• obbligo di trasmissione tramite i servizi telematici in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali – INPS, INAL - e così via), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero e comprese le compensazioni “verticali” (qualora esposte);
• divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro.
Debiti a ruolo che inibiscono la compensazione
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E/2024 ha chiarito che le esposizioni a ruolo che inibiscono le compensazioni riguardano: imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti, ovvero sanzioni e interessi, con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione e sono compresi i ruoli ordinari e straordinari e le iscrizioni a ruolo definitive o a titolo provvisorio.
Le somme che concorrono al limite dei 100.000 euro sono quelle per cui:
Quindi restano esclusi i ruoli per i quali risultino in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere, quelli oggetto di piani di rateazione non decaduti e quelli inseriti nella “rottamazione-quater” (sempre che l’adesione non sia decaduta).
Nei casi in cui sia proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato in base all’art. 29, D.L. 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio, fatte salve le situazioni in cui vi siano provvedimenti di sospensione giudiziale, ex art. 47, D.Lgs. 546/1992, o di sospensione amministrativa, ex art. 39, D.P.R. 602/1973.
Tipologie di crediti per i quali è inibita la compensazione
In presenza di carichi superiori a 100.000 euro, al netto delle eccezioni indicate, è preclusa la compensazione “orizzontale” sia dei crediti “erariali”, ossia relativi alle imposte sui redditi, IVA, imposta di registro, che dei crediti aventi natura “agevolativa”, ossia i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), per bonus edilizi e altri crediti della medesima natura.
La Circolare conferma che l’esclusione dal divieto di compensazione non riguarda i crediti previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail), come stabilito dall’art. 4, comma 2, D.L. 39/2024, che potranno quindi essere liberamente utilizzati a prescindere dalla presenza di esposizioni debitorie a ruolo di qualsiasi importo. Tuttavia, per questa particolare tipologia di crediti, si attende ancora il provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail che regolamenti l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 97, della L. 213/2023 che apporterà ulteriori novità in merito.
Rimozione del divieto di compensazione
Il divieto viene meno a decorrere dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduca ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa, nonché per riduzione dell’importo a ruolo mediante utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali, con esclusione dei debiti originati da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti che, al contrario, non potranno essere estinti mediante compensazione, ma esclusivamente per mezzo del loro pagamento.
Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate e sanzioni
Per il divieto di compensazione operano i commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37, DL 223/2006, che prevedono l’effettuazione di controlli preventivi sui modelli F24 contenenti compensazioni che potranno bloccare la delega di pagamento.
In particolar modo, il comma 49-ter sancisce che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito.
Il comma 49-quater prevede che qualora in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine del comma 49-ter (30 giorni) e applica le relative sanzioni.
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