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Trasformazione apprendistato duale: indicazioni INPS sul regime contributivo applicabile
Come si ricorderà, il Collegato Lavoro ha previsto la possibilità di trasformazione dell'apprendistato di primo livello anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ora l'INPS (1) precisa che le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove), trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello duale, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, l'Istituto chiarisce che i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.
(1) Inps, messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025
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