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Messaggio Inps n. 2736 - Ondate di calore e domande di integrazione salariale per caldo eccessivo. Istruzioni operative
A seguito delle ondate di calore registrate nel mese di luglio, anche su sollecitazione di Confindustria, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2736/2024 con il quale riassume e puntualizza le istruzioni da seguire per la presentazione delle domande integrazione salariale in caso di caldo eccessivo.
Le indicazioni operative riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la Cigo, sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015).
Nel caso in cui la sospensione/riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’art. 8, co. 2, del DM n. 95442/2016. In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare. Conseguentemente, l’integrazione salariale potrà essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze stesse.
È, altresì, possibile richiedere le integrazioni salariali utilizzando la causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Con il messaggio n. 2736, l’Inps evidenzia che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione/riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo per temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro. È importante, pertanto, attestare, nella relazione tecnica, non solo di avere sospeso/ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Ricordiamo che in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, l’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, nel messaggio l’Inps ribadisce che il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° può determinare l’accoglimento della domanda considerando la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Circostanza che può verificarsi se, ad es, le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Si consiglia, pertanto, di redigere la relazione tecnica in modo completo e dettagliato, indicando non solo l'evento meteo che si è verificato, ad es. il caldo eccessivo ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi/ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le domande è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, poiché in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Nel messaggio n. 2736, l’Inps precisa che le suddette indicazioni si riferiscono anche alle ipotesi di lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
La causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e la causale “evento meteo per temperature elevate” sono annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e quindi:
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