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Credito d'Imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

 

La grave situazione di tensione che ha caratterizzato i mercati energetici negli ultimi sei mesi, recentemente acuita dal conflitto Russo-Ucraino, ha indotto il Governo italiano ad intervenire per tentare di dare sostegno alle imprese.

In particolare rappresentiamo come il DL n. 21 del 21/03/2022 abbia introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Di seguito una sintesi di quanto previsto ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del precitato decreto.

 Art. 3
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

Soggetti:
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica

Entità contributo:
12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022

Requisito:
il prezzo della componente energia effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2022, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (requisito soggettivo).

L’interpretazione prevalente è che il contributo del 12% si calcoli sull’energia elettrica e le perdite effettivamente acquistate da aprile a giugno 2022, sempre che la differenza di prezzo tra il 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2019 sia maggiore del 30%. Bisognerà quindi utilizzare le fatture di cortesia, estrapolando la sola componente energia.

Credito cedibile e utilizzabile esclusivamente in compensazione (imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive, contributi previdenziali e assistenziali, si veda l’art. 17 del DLGS n.241/1997)

Art. 4
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale

Soggetti:
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Entità contributo:
20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Requisito:
Utilizzo del gas non per uso termoelettrico;
Si ha diritto al contributo se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (requisito oggettivo).

Il dato è presente sul sito del Gestore di Mercati Energetici al seguente link: https://www.mercatoelettrico.org/It/download/DatiStoriciGas.aspx

Credito cedibile e utilizzabile esclusivamente in compensazione (imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive, contributi previdenziali e assistenziali, si veda l’art. 17 del DLGS n.241/1997)

Art. 5
Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore*

Il contributo di cui al DL 17/2022 art. 4 (2° trimestre 2022) è aumentato dal 20 al 25% ed è utilizzabile entro la data del 31/12/2022

Il contributo di cui al DL 17/2022 art. 5 (2° trimestre 2022) è aumentato dal 15 al 20% ed è utilizzabile entro la data del 31/12/2022

Credito cedibile e compensabile (Art.9), solo per l’intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni verso determinati soggetti vigilati (Artt. 64 e 106 TUF)

 


*Energivore: Imprese con consumi elevati di energia elettrica

*Gasivore: Impresa a forte consumo di gas naturale che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto. Clicca qui per leggere la news pubblicata sul nostro portale il 18 gennaio 2022


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