
Sicurezza, Qualità e Ambiente
Benvenuto
Benvenuto
Sicurezza sul lavoro – Decreto Cura Italia – Disposizioni sui DPI
Le mascherine chirurgiche DPI
Il Decreto Cura Italia (art. 16) ha introdotto una importante disposizione – con carattere di emergenza e valida pertanto sino al termine della stessa – relativa alle misure di protezione dei lavoratori per contenere la diffusione del COVID-19.
Per i lavoratori che nelle loro mansioni non possono mantenere la distanza interpersonale di ameno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI - art 74, c. 1, DLgs 81/ 08) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del DL 2 marzo 2020, n. 9.
In aggiunta a questa disposizione, il Legislatore afferma anche che fino al termine dello stato di emergenza (Del. CM 31-01-2020) “gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.
Sempre per la finalità di contrastare la diffusione del virus e limitatamente al perdurare dell’emergenza, sono state emanate ulteriori disposizioni per facilitare la reperibilità delle mascherine chirurgiche.
Infatti, l’articolo 15 del DL Cura Italia dispone che è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
I produttori, gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che le immettono in commercio per avvalersi della deroga dovranno inviare all’Istituto superiore di sanità e all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro 3 giorni dalla autocertificazione i produttori / importatori / commercianti, invieranno ai medesimi Istituti ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa; gli Istituti si pronunceranno nel merito della rispondenza delle mascherine alle norme vigenti entro i tre giorni successivi.
Qualora all’esito della valutazione i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Al fine di arginare le problematiche attuali legate all’importazione di DPI le territoriali di Confindustria Toscana hanno attivato una Task Force appositamente dedicata che sta lavorando su due fronti:
Gli Associati saranno costantemente informati degli sviluppi dell’attività della Task Force
I Funzionari dell’Area Ambiente Sicurezza e Qualità sono a disposizione per ulteriori informazioni
Altri articoli di Sicurezza, Qualità e Ambiente

News Correlate


CONFINDUSTRIA TOSCANA
CENTRO E COSTA
Delegazione di Livorno
Via Roma, 54 - 57126 Livorno
Tel. +39.0586.263011
Fax +39.0586.804192
Delegazione di Massa Carrara
Viale XX Settembre 118, 54033 - Carrara (MS)
Tel. +39.0585.846326
Fax +39.0585.841901
Email segreteria.lims@confindustriatoscanacentroecosta.it
PEC info@pec.confindustrialivornomassacarrara.it
CONFINDUSTRIA
LIVORNO
MASSA CARRARA
Via Roma, 54
57126 Livorno