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Segnaliamo la pubblicazione della circolare ministeriale n. 22 del 10 agosto 2011 e del messaggio INPS n. 16762 del 25 agosto 2011 relativi, in particolare, alle modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente pesanti e alla documentazione richiesta per la procedibilità dell'istanza e per la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività usurante.
Occorre ricordare che la disciplina attuativa del D.Lgs n. 67/2011 è rimessa ad un Decreto Ministeriale che, alla data odierna, non è ancora stato approvato.
La circolare del Ministero del lavoro riporta prime indicazioni operative ed è stata emanata il giorno immediatamente successivo la riunione tenutasi lo scorso 9 agosto presso il Ministero.
Richiamiamo di seguito i principali passaggi e le scelte operative esercitate dal Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dell'Economia.
In premessa, occorre evidenziare che, sul piano operativo, assume una valenza particolare il termine per la consegna dei documenti al lavoratore e per la successiva domanda di quest'ultimo ai fini della decorrenza del trattamento. Il Ministero precisa infatti, che il datore di lavoro è tenuto a produrre la documentazione (sia quella per la procedibilità dell'istanza sia quella per la prova della sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio) in copia "entro trenta giorni dalla richiesta" del lavoratore. Posto che la prima scadenza utile è il 30 settembre 2011 (per i lavoratori che abbiano già maturato o maturino alla data del 31 dicembre 2011 il requisito agevolato), deve ritenersi che - per evitare il differimento di un mese della concessione del beneficio - i lavoratori, o i soggetti da essi delegati (es. patronati), richiederanno al datore di lavoro la documentazione entro il 30 agosto 2011.
Per quanto riguarda i lavoratori interessati, il Ministero ritiene che il sistema del cottimo come metodo di retribuzione "come tale, non può ritenersi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.Lgs n. 67/2011".
Ricordiamo, a questo proposito, che lo stesso Ministero, nella circolare n. 15/2011, aveva precisato che, per la corretta applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 del codice civile, occorre far riferimento alla disciplina del CCNL applicato.
All'interpretazione ministeriale ampliativa, fortemente sostenuta dal sindacato, consegue che - nonostante la norma richiamata dal legislatore sia proprio quella che individua le modalità obbligatorie di retribuzione con la forma del cottimo - questo specifico aspetto non assume valore dirimente ai fini dei presupposti del beneficio e, quindi, le aziende interessate sia alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 67/2011 sia al successivo iter per il riconoscimento del beneficio previdenziale sono anche quelle in cui, pur in presenza di una organizzazione del lavoro che imporrebbe la modalità retributiva del cottimo obbligatorio, questa non è (o non è stata) adottata.
Ancora, in ordine alla platea dei lavoratori interessati, il Ministero fa propria una interpretazione restrittiva riferita alla nozione di conducenti di veicoli adibiti a trasporto pubblico collettivo: per veicolo, infatti, si intende solamente quello definito dall'art. 46 del codice della strada (che esclude le macchine non adibite alla circolazione su strada) e nel computo della capienza del veicolo deve essere ricompreso anche il conducente.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso al beneficio, il concetto di "effettivo svolgimento" - altro aspetto rilevante - viene ricondotto ai "periodi di effettiva permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo, si tiene conto pertanto dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa".
Il criterio adottato, sembra introdurre alcuni elementi di chiarezza, da un lato, il dato formale dell'accredito di contribuzione figurativa parziale presso l'ente previdenziale di appartenenza consente di assegnare all'Inps un ruolo fondamentale nella ricostruzione dei periodi utili alla maturazione del beneficio; dall'altro, si introduce un elemento di certezza in ordine ai periodi rilevanti ai fini del beneficio attraverso il riferimento al dato formale dirimente dell'accreditamento di contribuzione figurativa parziale. Si tratta di dati in possesso dell'Inps, che l'Istituto, nella fase di istruttoria, potrà verificare direttamente e agevolmente.
Quanto alla domanda per l'accesso ai benefici, il Ministero evidenzia alcuni aspetti rilevanti.
In primo luogo, il lavoratore nella domanda, deve specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative che danno diritto al beneficio: si tratta quindi, di un onere che il Ministero assegna al richiedente e non al datore di lavoro.
In secondo luogo, la domanda deve contenere la documentazione necessaria ai fini della prova della sussistenza del diritto al beneficio (individuata tra quella riportata in allegato al D.Lgs n. 67/2011) e comunque, ai fini della procedibilità dell'istanza, almeno la documentazione "minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare" ministeriale.
In tal senso, occorre precisare che la tabella A allegata alla circolare ministeriale non impone la consegna di tutta la documentazione, ma, in alcune ipotesi, di "almeno uno" dei documenti indicati, in altre, di tutti i documenti, in altre ancora, consente la produzione di documentazione in via alternativa o equipollente.
Sebbene l'onere della domanda spetti al lavoratore, riteniamo utile evidenziare che il modello AP45 pubblicato nel sito internet dell'INPS, da un primo confronto con l'Istituto, appare ancora carente e necessita di una revisione (ad. es., occorrerà rendere possibile l'indicazione di più periodi distinti e di più datori di lavoro per ciascuna delle attività usuranti che il lavoratore dichiara di aver svolto e precisare che la documentazione - sia ai fini della procedibilità sia della prova del diritto al beneficio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo e, in alcuni casi, alternativo o equipollente).
Quanto alle modalità di trasmissione della domanda e dei relativi allegati, non sembra ad oggi possibile l'utilizzo di modalità informatiche.
Con riferimento alla documentazione utile ai fini della prova, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile, nei limiti degli obblighi di tenuta previsti dalla legge, i documenti indicati dal D.Lgs n. 67/2011.
A questo proposito, il Ministero, da un lato, esclude ogni ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione "ora per allora", dall'altro, ritiene utile solamente la documentazione "rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa". Viene, così, esclusa l'utilità di documentazione che non sia riferibile ad un preciso momento storico. Per altro verso, il Ministero sembra escludere la necessità di documentazione avente "data certa", ossia accertata con strumenti legali, essendo sufficienti - come precisato nella circolare - protocolli aziendali a numerazione progressiva o il riscontro di comunicazioni inoltrate alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi (ivi comprese le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro).
Confermiamo che il D.Lgs n. 67/2011 riporta una elencazione da intendersi esemplificativa e non tassativa, con il limite temporale e giuridico dell'obbligo di tenuta e conservazione e con l'ulteriore condizione, ora commentata, della accertabilità del momento di formazione.
L'esito dell'istruttoria in ordine alla spettanza del beneficio - la concessione del quale rimane, in ogni caso, subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento, che resta autonoma rispetto alla domanda dei benefici previdenziali - viene comunicato anche al datore di lavoro, "laddove quest'ultimo operi ancora". Il Ministero ha accolto, in questo modo, la richiesta di rendere edotto il datore di lavoro in ordine al riconoscimento o meno dell'esistenza dei presupposti per il diritto ai benefici previdenziali.
Le istanze già presentate a decorrere dal 26 maggio 2011 sono considerate valide e, se carenti, dovranno essere integrate secondo le indicazioni della circolare ministeriale entro il 30 settembre 2011.
A questo proposito, il messaggio INPS precisa che "la domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011. Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011".
Ricordiamo che, con messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011, l'INPS aveva già raccomandato alle proprie sedi, in attesa delle istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio, "di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità".
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