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Contrattazione collettiva: no al recesso unilaterale del datore di lavoro

 

La Corte di Cassazione (1) ha affermato che un singolo datore di lavoro non può recedere in modo unilaterale dal contratto collettivo, in quanto tale prerogativa è riservata alle sole parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali.

I giudici precisano che il recesso unilaterale non può avvenire neanche se fondato sull'eccessiva onerosità del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1467 cc, a seguito di un periodo di difficoltà economica del datore di lavoro.
 

Al contrario, i contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori possono essere oggetto di disdetta unilaterale. 

 

 

(1) Corte di Cassazione, sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024


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