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La tutela reintegratoria attenuata nel licenziamento per GMO: la pronuncia della Corte Costituzionale

 

L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 23/2015 prevede che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui è direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice:

Ora, con Sentenza n. 128 del 16 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 2, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore, cd. repêchage.

 


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