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INAIL - Riduzione del premio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025 (interventi del 2024)

 

 Informiamo che l’Inail ha aggiornato il meccanismo per la riduzione del premio legata ad azioni migliorative di prevenzione (cd Modello OT23).

Con la revisione delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa (cd MAT), che, all’articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

L’attuale misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)

Riduzione

Fino  a 10

28%

Da 10,01 a 50

18%

Da 50,01 a 200                                     

10%

Oltre 200                                                                                            

5%

 

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali. Confindustria aveva chiesto, tra l’altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l’accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza. Come si vedrà, si tratta di richieste accolte nel documento.

Lo scorso 18 aprile, l’Inail ha pubblicato tre documenti: l’istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.

In particolare, nel primo sono descritte le principali innovazioni: 

Restano confermate le condizioni per accedere al beneficio. A questo riguardo, la Guida alla compilazione della domanda formula alcune precisazioni.

La verifica della regolarità contributiva e assicurativa è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, l’autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all’assenza di provvedimenti sanzionatori) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall’Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s’intende l’assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il requisito sostanziale è, ovviamente, aver realizzato l’intervento indicato nel modello di domanda.

Alcune modifiche rilevanti.

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

In particolare:

L’intervento si ritiene realizzato se l’azienda, all’interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell’abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall’azienda e attestato di riconoscimento di “luogo di lavoro che promuove la salute” rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall’Azienda USL territorialmente competenti valido nell’anno 2024.

L’intervento si intende realizzato se l’azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l’insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:

a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita 

b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria

c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)

e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico,  21  Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare

f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.). 

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall’accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell’anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L’esperienza pregressa

L’oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa 150-160 milioni di € ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822 domande accolte).

I numeri confermano come lo strumento della oscillazione vada, per la gran parte, a beneficio delle aziende del settore Industria.

 


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