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SUPERBONUS: E' possibile chiudere gli interventi anche oltre il periodo agevolato
Risposta al Question Time
Informiamo le aziende associate interessate che - in occasione del Question time in Commissione Finanze - il Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze Freni ha risposto ad una specifica interrogazione riferita ai bonus edilizi, all'interno della quale era contenuto il seguente quesito:
“chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di «Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori”.
Nella risposta fornita al quesito, viene evidenziato che:
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti
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