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EDILIZIA: Covid-19 Pubblicate le disposizioni specifiche per il settore

Ord. 40 del 22/04/2020

 

Informiamo le aziende associate interessate che la Regione Toscana  - con Ordinanza del Presidente n. 40 del 22/04/2020 (allegata) - ha definito le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, settore escluso dalle disposizioni contenute nella precedente Ordinanza 38/2020 del 18/04/2020.

L’Ordinanza - riferendosi a quanto già previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14/03/2020 tra Presidenza del Consiglio e parti sociali e della successiva “Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”, sottoscritto il 19/03/2020 tra MIT e parti sociali - individua specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

Per quanto attiene le attività consentite nel cantiere, l’Ordinanza fa esplicito riferimento al DPCM 10/04/2020 (che individua i codici ATECO consentiti come attività diretta o di filiera).

I cantieri in corso dovranno adeguarsi alle disposizioni dell'ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione sul BURT, per evitare l’interruzione dei lavori;

Come l’Ordinanza 38/2020, anche questa disposizione da indicazioni relativamente a:

Attività di monitoraggio della siero-positività:

il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori dell’impresa (che intendano sottoporsi volontariamente allo screening sierologico secondo le modalità definite dalla Regione Toscana), idonee informazioni ed, eventualmente, gli spazi necessari all’effettuazione degli stessi.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro:

Distanza di Sicurezza interpersonale:

La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro (ovvero la distanza al di sotto della quale è necessario dotarsi dei dispositivi di protezione previsti nell'ALl. A) è pari a 1,80ml.

È comunque fatto obbligo di indossare le mascherine "chirurgiche" quando:

Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili, sia pubblici sia privati:

Sono contenute nell’Allegato A all’Ordinanza, che vanno ad integrare quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24/03/2020.

In attesa di una più completa disamina dei contenuti dell'ordinanza (che entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione sul BURT), anche in relazione alla sua integrazione con il citato Protocollo del 24/3 e con il DPCM 10/04/2020, si rimanda alla lettura della documentazione allegata.

Con riserva di opportuno aggiornamento.

Allegati


Ordinanza PRToscana 40/2020
Allegato A all'Ordinanza 40/2020

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