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Compensazioni a rischio: criteri e procedura di sospensione dei modelli F24

 

Il provvedimento datato 28 agosto 2018, prot. n. 195385, dell’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la sospensione delle deleghe di pagamento (modelli F24) che contengono compensazioni che presentano profili di rischio.

L’Agenzia, in particolare, ha elencato i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe a rischio sospensione, nonché ha definito le modalità di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe.

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle deleghe a rischio di sospensione è necessario considerare criteri che facciano riferimento:

- “alla tipologia dei debiti pagati”;

- “alla tipologia dei crediti compensati”;

- “alla coerenza dei dati indicati nel modello F24”;

- “ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24”;

- “ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24”;

- al pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 31, comma 1, del DL n. 78/2010. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione.

Deleghe presentate tramite servizi telematici

La procedura di sospensione definita dall’Agenzia delle Entrate concerne i casi di presentazione delle deleghe di pagamento ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (che presentano profili di rischio) tramite i servizi telematici (sia quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sia quelli resi disponibili da Poste, banche, nonché altri soggetti prestatori di servizi di pagamento).

Sospensione: procedura

Qualora l’Agenzia delle Entrate sospenda la delega di pagamento (in quanto presenta profili di rischio), l’Agenzia ne dà comunicazione, tramite apposita ricevuta, al soggetto che ha proceduto con l’invio del modello F24. La sospensione interessa la delega nella sua interezza.

All’interno della ricevuta viene evidenziato che la durata del periodo di sospensione è pari al massimo a trenta giorni.

Nell’ipotesi in cui la delega abbia saldo positivo, nel corso della procedura di sospensione non può essere effettuato alcun addebito nel conto indicato nella delega stessa. È tuttavia possibile, all’interno della suddetta procedura, optare per l’annullamento della delega stessa.

Credito non utilizzato correttamente

Se al termine delle verifiche effettuate nel corso del periodo di sospensione l’Agenzia rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato in compensazione, il modello F24 viene scartato e non vengono considerati eseguiti i vari pagamenti e le compensazioni che sono contenuti all’interno del modello scartato.

Nell’ipotesi in cui lo scarto non venga comunicato entro la durata massima del periodo di sospensione (trenta giorni), deve essere considerata la data riportata nel file telematico inviato come data di effettuazione dell’operazione.

Credito utilizzato correttamente

Qualora venga accertato dall’Agenzia delle Entrate il corretto utilizzo in compensazione del credito, la delega di pagamento “si considera effettuata nella data indicata nel file telematico”.

Se il saldo del modello è pari a zero “l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento”.

Invece, nel caso in cui il modello presenti un saldo positivo, l’Agenzia delle entrate procede con l’invio della richiesta di addebito sul conto indicato all’interno del file telematico, dandone comunicazione al soggetto che ha proceduto con la trasmissione del file.


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