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AUTOTRASPORTO&LOGISTICA: Il TAR da ragione alle aziende. Non sono tenute al pagamento della quota ART

 

Facendo seguito alle precedenti informative (VEDI AD ESEMPIO LA NOTIZIA DEL 4 MAGGIO 2016), informiamo le aziende associate interessate che il TAR Piemonte - con sentenza n. 287/2018 - ha recentemente annullato le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relative al contributo 2015 e 2016 nella parte in cui hanno inserito tra i soggetti tenuti al pagamento le attività di trasporto merci su strada e di logistica.

È questo l’esito del giudizio scaturito da un ricorso nel 2015 proposto da ANITA, Confetra e altre Associazioni, che hanno da subito lamentato la non correttezza del prelievo per le imprese del settore.
  
I giudici di Torino, nella sentenza, non hanno infatti rinvenuto alcun atto regolatorio dell’ART che abbia come destinatarie della regolazione le imprese del settore autotrasporto e logistica. Sbaglia pertanto l’ART a confondere i destinatari della regolazione con i beneficiari della stessa, che sono astrattamente tutti i consumatori, ma non per questo diventano soggetti regolati e tanto meno tenuti al versamento di un contributo.
 
Analoga impognativa è stata inolotre già avanzata anche per le delibere ART relative al 2017 e il 2018, che si basano sugli stessi presupposti di quelle censurate.

Con riswerva di integrare le informazioni.

Allegati


Sentenza TAR Piemonte 287/2018

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