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Modifiche al DM 272/2014 in tema di Relazione di Riferimento

 

Sulla GU del 13/102015 n. 238 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 141/2015 che apporta alcune modifiche al D.M. n. 272/2014 in tema di relazione di riferimento.
In particolare l’art. 3, comma 1, D.M. n. 272/2014 è sostituita dalla seguente: “I gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all’autorità competente la relazione di riferimento”. E’ dunque eliminato il riferimento, all’interno degli impianti esentati dalla presentazione di riferimento, alle “centrali termiche”, nonché alla soglia della “potenza termica di almeno 300MW” originariamente prevista per gli impianti di combustione alimentati a gas naturale.

All’art. 3 è inoltre aggiunto il comma 4, che fa “salva la facoltà, per i gestori, di presentare la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa entro la tempistica di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014.”


All’ art. 2 (Disposizioni transitorie) si precisa che il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 272/2014 per la presentazione della relazione di riferimento stabilito per gli impianti già in possesso di AIA statale “decorre dall’entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituito esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale”.

Allegati


Decreto Ministeriale

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