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Rumori, Solvay vince il ricorso - Il Tirreno Cecina
Al centro del contenzioso, iniziato del 2004, i limiti di quattro aree industriali
Per il Tar va annullata la delibera del Comune sul piano acustico
I giudici: «Applicati parametri lesivi e ingiustificati»
MARIO MOSCADELLI
ROSIGNANO. Il piano comunale che classifica i rumori è da rifare. È questa in sintesi la sentenza del Tar, che ha accolto i due ricorsi presentati nel 2004 e nel 2005 dall’azienda Solvay contro il piano acustico approvato definitivamente nel settembre di sette anni fa.
La sentenza è stata depositata in questi giorni ed è ora sotto la lente d’ingrandimento degli uffici comunali competenti. Una volta analizzata nel dettaglio, la palla passerà alla giunta, che dovrà decidere come comportarsi: non è escluso il ricorso al Consiglio di stato.
La battaglia tra Comune e Solvay su questa faccenda è iniziata nel 2004, quando l’azienda ha presentato il primo ricorso contro il progetto relativo al piano di classificazione acustica. Ricorso ribadito l’anno successivo, dopo l’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale. Ma cosa ha contestato Solvay? La classe di rumore attribuita dal Comune a quattro aree di proprietà dell’industria: quella interessata dall’impianto Neutrec, quella del consorzio Aretusa, quella che riguarda il pontile Vittorio Veneto e quella degli stoccaggi criogenici. Questi siti sono stati classificati dal piano in classe 5 (ovvero “aree prevalentemente industriali”), ma per Solvay dovevano essere inserite in classe 6, ovvero sotto la voce “aree esclusivamente industriale”. Vale a dire, in quella classe che permette il limite massimo di rumorosità consentita dal piano.
Dopo sette anni di memorie, relazioni e udienze, ecco che la seconda sezione del Tar si è pronunciata sul caso, bacchettando in sostanza il metodo applicato dal Comune per questa classificazione. Per l’ente, ad esempio, i ricorsi sarebbero in primo luogo inammissibili - come si legge nella sentenza, la numero 776 del 2001 - «perché non lesivi verso l’azienda, in quanto tra le due classi non ci sarebbero sostanziali differenze di valori». Ma il Tar ha rigettato questa controdeduzione, perché i limiti di rumore relativi al periodo notturno (dalle 22 alle 6) della classe 5 sono più ristrettivi della 6 «e per tanto questo va ad incidere sul valore d’uso e su quello di scambio delle aree, limitandone la possibilità di godimento ed il valore di mercato». Secondo il Tar, poi, il Comune ha sbagliato a classificare questi siti sulla base delle previsioni urbanistiche, «trascurando il fatto che queste attività economiche trovano tutela in virtù della loro risalente posizione rispetto ai futuri insediamenti». Sempre per il Tribunale amministrativo, inoltre, «non si capisce perché per le classi 5 e 6 il Comune abbia tenuto conto di parametri diversi dalle altre tre fasce di classificazione».
Insomma, per il Tar le delibere relative al piano acustico sono tutte da annullare.
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