Benvenuto
Benvenuto
Bonus per le imprese a forte consumo di energia elettrica
L'agenzia delle Entrate comunica il codice tributo per fruire dell’agevolazione
Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta previsto dal DECRETO SOSTEGNI-TER, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
La risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 21 marzo 2022 e disponibile QUI, istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.
Un credito d’imposta a sostegno dei consumi
L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Ricordiamo che le imprese energivore secondo quanto disposto dal D.M. 21/12/2017 sono quelle “che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
Clicca qui per scaricare la Linea Guida CE con gli allegati 3 e 5
I requisiti per fruire del beneficio
Come disposto dall’art. 4 del DM 17 del 1/3/2022 possono fruire del bonus le imprese energivore “i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.”
Ai fini di quanto sopra si dovrà fare riferimento ai costi della solo componente energia riportati nelle bollette per i periodi di riferimento.
Lo stesso articolo del DM dispone inoltre che “Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.”
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo:
- 6960 - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
In sede di compilazione del modello F24
Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”
Altri articoli di Energia
News Correlate
Scopri anche...
CONFINDUSTRIA TOSCANA
CENTRO E COSTA
Delegazione di Livorno
Via Roma, 54 - 57126 Livorno
Tel. +39.0586.263011
Fax +39.0586.804192
Delegazione di Massa Carrara
Viale XX Settembre 118, 54033 - Carrara (MS)
Tel. +39.0585.1988106
Fax +39.0585.841901
info.livornomassacarrara@confindustrialivornomassacarrara.it
CONFINDUSTRIA
LIVORNO
MASSA CARRARA
Via Roma, 54
57126 Livorno