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ATTENZIONE: APPALTI PUBBLICI - COMPENSAZIONE DA “CARO MATERIALI” - ASSOGGETTAMENTO AD IVA DELLE SOMME EROGATE ALLE IMPRESE

Comunicazione MIT del 9 gennaio 2024

 

Informiamo le aziende associate ointeressate che - con una comunicazione dello scorso 9 gennaio 2024 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sui contributi da “caro materiali” relativi al I e II semestre 2022, al fine di integrare le compensazioni già erogate o in corso di erogazione con gli ulteriori importi relativi all'IVA dovuta dalle stazioni appaltanti sul maggior corrispettivo riconosciuto.

Trova così soluzione la questione da tempo sollevata da ANCE in merito al mancato riconoscimento degli importi dell’IVA applicata sulle compensazioni da “caro materiali” che, nell’ambito degli appalti pubblici, vengono erogate alle Stazioni appaltanti richiedenti, a valere sul Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si trattava di una criticità che finora ha compromesso la possibilità, per le imprese appaltatrici di opere pubbliche, di vedersi riconosciuto il legittimo ristoro per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione.

Alle imprese appaltatrici, infatti, veniva spesso bloccata l’erogazione delle somme spettanti da parte delle Stazioni appaltanti che, a loro volta, lamentano di vedersi riconosciuti i soli importi richiesti a titolo di compensazione, senza l’ammontare dell’IVA su questi applicabile.

Ciò derivava da un’errata applicazione delle indicazioni amministrative fornite sul tema, in primis con la risposta dell’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Infrastrutture (Interpello n. 956-83/2022), e successivamente con la RM n. 39/E del 13 luglio 2022.

In quest’ultima pronuncia, in particolare, si confermava la natura di contributo non soggetto ad IVA della somma liquidata dal Ministero agli Enti committenti, e contestualmente si attribuiva natura di maggior corrispettivo agli importi erogati da questi ultimi alle imprese ad integrazione del prezzo contrattuale originario, da assoggettare regolarmente ad IVA (con la stessa aliquota applicata all’appalto e in regime di “split payment”, che comporta il versamento all’Erario dell’imposta ad opera delle medesime Stazioni appaltanti).

Come da sempre sostenuto da ANCE, da quest’ultima qualificazione giuridica degli importi effettivamente erogati alle imprese, discendeva la legittimazione delle Stazioni appaltanti ad accedere al Fondo istituito presso il MIT (di cui all’art.26, co.4, lett.b, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 91/2022) per l’intera somma gravante sulle stesse come costo connesso all’esecuzione dell’opera appaltata, che si compone non solo del maggior corrispettivo riconosciuto, ma anche della corrispondente Imposta sul Valore Aggiunto ad esso applicabile.

Tuttavia, pur con il parere concorde da parte dell’Avvocatura dello Stato (Parere espresso con Nota n. 527759 del 22 agosto 2022), secondo il quale andava ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle Stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell’adeguamento dei prezzi, è stata sinora negata agli Enti committenti la corresponsione di tali somme relativa all’imposta dovuta sui maggiori corrispettivi erogati (sempre a valere sul Fondo di cui all’art.26, co.4, lett.b, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 91/2022).

Con la Comunicazione di cui in oggetto - pubblicata sul portale de3l MIT - il Ministero annuncia l’avvio di un riesame delle istanze presentate dalle Stazioni appaltanti relative alle compensazioni da “caro materiali” per il I e II semestre 2022, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all'IVA dovuta dalle stesse per i contratti di appalto ammessi all'erogazione dei contributi.

A tal fine il Ministero distingue 2 procedure:
1. la revisione automatica dell’istanza per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l'aliquota IVA durante la presentazione e sono state ammesse al contributo,

2.la presentazione di un’istanza integrativa dal 12 gennaio al 12 febbraio 2024 per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l'aliquota IVA e sono state ammesse al contributo. Ciò sarà possibile dichiarando il solo importo dell'aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all'erogazione tramite l’accesso alle relative piattaforme:

per le stazioni appaltanti ammesse al contributo per il I semestre 2022;

per le stazioni appaltanti ammesse al contributo per il II semestre 2022.

Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell'importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all'IVA.

È importante sottolineare che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Invitiamo le aziende interessate dalla problematica a prendere contatto con le stazion appaltanti per sollecitare l'eventuale segnalazione degli importi di propria competenza.


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