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Assenza alle visite di controllo nonostante l'effettività  della malattia

Dipendente licenziato

 


In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che risulta assente a tre visite fiscali in due mesi senza comunicare preventivamente l’assenza dal domicilio, a nulla rilevando il fatto che in seguito sia confermata da un sanitario dell’INPS la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.

La Suprema Corte (1) ha chiarito che la permanenza presso il proprio domicilio del lavoratore durante le fasce orarie previste per le visite mediche di controllo rappresenta non un mero onere, ma un obbligo a carico del dipendente sia verso l’Istituto previdenziale che verso il datore, il quale ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, quindi, a controllare l’effettività della malattia.

 

(1)  Corte di Cassazione, sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017


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