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REGIONE TOSCANA: Pubblicata sul BURT la Legge 43 dell'8/7/2016 di modifica della L.R. 65/2014

Governo del Territorio

 

Informiamo le azi9ende associate interessate che - sul BURT n. 27 uscito in data odierna, è stata pubblicata la L.R. 43/2016 di modifica della L.R. 65/2014 sul Governo del Territorio.

Si tratta della seconda importante modifica all'impianto normativo della L.R. 65/2014 avvenuta successivamente a quanto previsto dallaL.R. 49/2015.

In allegato il testo pubblicato sul BURT

La Legge interviene su vari aspetti della disciplina vigente semplificando, in molti casi, le procedure ed integrando le modifiche imposte dalla variazione della disciplina nazionale.

Con riserva di tornare sugli argomenti e di pubblicazione del testo coordinato.


La Legge contiene i seguenti articoli:

Art. 1 – Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l’approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 65/2014

Art. 2 – Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/2014

Art. 3 – Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/2014.

Art. 4 – Modifica dei termini per l’acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 65/2014.

Art. 5 – Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 65/2014

Art. 6 – Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 65/2014

Art. 7 – Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/2014

Art. 8 – Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un’unione. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 65/2014

Art. 9 – Conferenza di copianificazione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014

Art. 10 – Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 65/2014

Art. 11 – Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 65/2014

Art. 12 – Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 65/2014

Art. 13 – Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 65/2014

Art. 14 – Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 65/2014

Art. 15 – Conclusione dell’accordo di pianificazione. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 65/2014

Art. 16 – Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 65/2014

Art. 17 – Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 65/2014

Art. 18 – Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014

Art. 19 – Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 65/2014

Art. 20 – Qualità degli insediamenti. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 65/2014

Art. 21 – Il territorio rurale. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 65/2014

Art. 22 – Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 65/2014

Art. 23 – Ambiti periurbani. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 65/2014

Art. 24 – Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 65/2014

Art. 25 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 65/2014

Art. 26 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 65/2014

Art. 27 – Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all’articolo 73 della l.r. 65/2014

Art. 28 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 65/2014

Art. 29 – Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola. Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 65/2014

Art. 30 – Trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 65/2014 Art. 31 – Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 65/2014

Art. 32 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 65/2014

Art. 33 – Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 65/2014

Art. 34 – Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014 Art. 35 – Piano regolatore portuale. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 65/2014

Art. 36 – Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 65/2014

Art. 37 – Piano strutturale. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 65/2014

Art. 38 – Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 65/2014

Art. 39 – Piano operativo. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014

Art. 40 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014

Art. 41 – Perequazione urbanistica. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 65/2014

Art. 42 – Compensazione urbanistica. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 65/2014

Art. 43 – Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 65/2014

Art. 44 – Aree non pianificate. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 65/2014

Art. 45 – Regolamenti edilizi. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 65/2014

Art. 46 – Piani attuativi. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 65/2014

Art. 47 – Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 65/2014

Art. 48 – Progetto unitario convenzionato. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 65/2014

Art. 49 – Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 65/2014

Art. 50 – Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 65/2014

Art. 51 – Misure per l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 127 della l.r. 65/2014

Art. 52 – Contenuti e finalità del titolo IV della l.r. 65/2014. Modifiche all’articolo 131 della l.r. 65/2014

Art. 53 – Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 65/2014

Art. 54 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014

Art. 55 – Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014

Art. 56 – Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014

Art. 57 – Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all’articolo 137 della l.r. 65/2014

Art. 58 – Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all’articolo 140 della l.r. 65/2014

Art. 59 – Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 141 della l.r. 65/2014

Art. 60 – Varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 65/2014

Art. 61 – Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all’articolo 146 delle l.r. 65/2014

Art. 62 – Commissione edilizia. Modifiche all’articolo 148 della l.r. 65/2014

Art. 63 – Certificato di agibilità. Modifiche all’articolo 149 della l.r. 65/2014

Art. 64 – Commissione per il paesaggio. Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014

Art. 65 – Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all’articolo 167 della l.r. 65/2014

Art. 66 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014

Art. 67 – Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all’articolo 170 della l.r. 65/2014

Art. 68 – Realizzazione dei lavori. Modifiche all’articolo 174 della l.r. 65/2014

Art. 69 – Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all’articolo 182 della l.r. 65/2014

Art. 70 – Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti delle destinazioni d’uso. Modifiche all’articolo 183 della l.r. 65/2014

Art. 71 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all’articolo 184 della l.r. 65/2014

Art. 72 – Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 185 della l.r. 65/2014.

Art. 73 – Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all’articolo 188 della l.r. 65/2014

Art. 74 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 191 della l.r. 65/2014

Art. 75 – Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all’articolo 192 della l.r. 65/2014

Art. 76 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014

Art. 77 – Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell’articolo 198 della l.r. 65/2014

Art. 78 – Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all’articolo 200 della l.r. 65/2014

Art. 79 – Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo 206 bis nella l.r. 65/2014

Art. 80 – Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014

Art. 81 – Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all’articolo 228 della l.r. 65/2014

Art. 82 – Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all’articolo 229 della l.r. 65/2014

Art. 83 – Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell’articolo 235 bis nella l.r. 65/2014

Art. 84 – Manufatti precari. Modifiche all’articolo 240 della l.r. 65/2014

Art. 85 – Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell’articolo 240 bis nella l.r. 65/2014

Art. 86 – Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell’articolo 252 della l.r. 65/2014

Art. 87 – Abrogazione dell’articolo 253 della l.r. 65/2014

Art. 88 – Disciplina degli interventi di recupero. delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010

Art. 89 – Effetti dell’accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/2011

Art. 90 – Presa d’atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT 

Art. 91 – Disposizioni transitorie

Art. 92 – Entrata in vigore


DAL COMUNICATO STAMPA DELLA REGIONE TOSCANA:

Da domani sarà in vigore la legge regionale 43/2016,  la nuova normativa che modifica la legge urbanistica.  E' stata pubblicata oggi, infatti, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.27 la nuova norma che corregge ed integra, dove necessario, la legge 65/2014.

Questa legge, proposta dalla Giunta dopo un attento lavoro di monitoraggio del primo anno di applicazione, è stata integrata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 luglio scorso.

"La legge 65 - spiega Ceccarelli - è senza dubbio un'ottima legge, di grande portata innovativa. Ma come tutte le cose nuove ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio, nel quale la pratica ha evidenziato alcune difficoltà applicative da parte delle amministrazioni locali. Inoltre il quadro normativo nazionale è cambiato, in particolare con la conversione in legge del Decreto 'Sblocca Italia' (L. 164/2014). Abbiamo, dunque, deciso di rimettere mano al testo e, pur rispettando l'impianto della legge e gli obiettivi fissati, abbiamo fatto le modifiche necessarie per facilitarne l'applicazione".

"Tralasciando la dietrologia politica, che non mi appassiona  – continua l'assessore Ceccarelli – l'obiettivo che ha animato la Giunta ed il Consiglio regionale in questo lavoro è stato quello di rendere lo strumento urbanistico più facilmente leggibile ed interpretabile per gli enti e per i cittadini. Fra le modifiche apportate abbiamo previsto snellimenti delle procedure, per esempio evitando il ricorso a inutili conferenze di copianificazione nei casi in cui questa si è rivelata essere uno strumento eccessivo rispetto ai contenuti trattati (ad esempio varianti per la realizzazione delle opere per la tutela e la sicurezza del suolo o varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative)".

Per il territorio rurale, in particolare, è stata prevista una maggiore flessibilità che va nella direzione di un impulso ad un'attività produttiva, quella agricola, particolarmente importante per il presidio del territorio. Grazie alle modifiche introdotte anche le aziende di piccole dimensioni potranno realizzare annessi agricoli necessari per lo svolgimento delle proprie attività, così come è stata reintrodotta la possibilità, peraltro già presente nelle precedenti normative regionali, di realizzare annessi necessari all'esercizio di attività agricole specialistiche (allevamenti intensivi, acquacoltura, cinotecnica, ecc), che per le loro caratteristiche non sono collegabili  all'estensione del fondo agricolo, naturalmente entro i limiti stabiliti dai piani comunali. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di utilizzare a fini agricoli anche gli edifici classificati come produttivi e commerciali senza il ricorso alle procedure della richiesta di 'mutamento d'uso'.

Sono poi consentiti anche interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio con destinazione diversa dall'uso agricolo, per garantire il recupero del patrimonio edilizio esistente e non più utilizzato a fini agricoli. Tutto questo rappresenta la possibilità di "fare", non impegnando nuovo suolo.

"Abbiamo anche agito - prosegue l'assessore - per migliorare l'attuazione della disciplina delle varianti semplificate, estendendo tale procedura anche alla pianificazione intercomunale ed abbiamo creato le condizioni per incentivare ulteriormente proprio quest'ultimo tipo di pianificazione, con l'obiettivo di perseguire una pianificazione strategica di area".

"In conclusione, la rinnovata legge regionale 65 mantiene la stessa attenzione alla tutela del territorio toscano, ma è più snella ed efficacie, anche grazie alla creazione di una specifica banca dati dei pareri in materia di governo del territorio, consultabile sul sito web regionale, che garantirà uniformità di interpretazione e applicazione".

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Legge Regionale 43/2016

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